IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n.400  e  successive  modificazioni,
recante «Disciplina dell'attivita' di  Governo  e  ordinamento  della
Presidenza del Consiglio dei ministri»; 
  Visto il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300  recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a  norma  dell'articolo  11
della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni; 
  Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, «Legge di  contabilita'  e
finanza pubblica»; 
  Visto  il  d.P.C.M.  del  22  novembre  2010  recante   «disciplina
dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio
dei ministri»; 
  Visto il d.P.C.M. del 1° ottobre 2012  recante  «Ordinamento  delle
strutture generali della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri»,
modificato dal d.P.C.M. 21 ottobre 2013; 
  Visto l'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio  2006,  n.
223, convertito, con modificazioni, dalla legge  4  agosto  2006,  n.
248, il quale istituisce  presso  la  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri un fondo denominato «Fondo  per  le  politiche  relative  ai
diritti e alle pari opportunita'» al fine di promuovere le  politiche
relative ai diritti e alle pari opportunita'; 
  Visto  l'art.  5-bis  del  decreto-legge  14  agosto   2013,   n.93
convertito nella legge 15 ottobre 2013, n. 119  recante  «Conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93,
recante disposizioni  urgenti  in  materia  di  sicurezza  e  per  il
contrasto della violenza di genere, nonche'  in  tema  di  protezione
civile e di commissariamento delle province»; 
  Visto, in particolare, il comma 1  dell'articolo  5-bis  del  sopra
citato decreto-legge 14 agosto 2013,  n.93,  il  quale,  al  fine  di
potenziare le forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di
violenza  e  ai  loro  figli   attraverso   modalita'   omogenee   di
rafforzamento  della  rete  dei  servizi  territoriali,  dei   centri
antiviolenza e dei  servizi  di  assistenza  alle  donne  vittime  di
violenza, ha incrementato il suddetto Fondo per le politiche relative
ai diritti e alle pari opportunita' per l'anno 2013 e per l'anno 2014
rispettivamente di euro 10.000.000,00 e di  euro  7.000.000,00  e  ha
disposto il finanziamento del  fondo  stesso  nella  misura  di  euro
10.000.000,00 a decorrere dall'anno 2015; 
  Visto il successivo comma 2 del medesimo articolo 5-bis,  il  quale
prevede che il Ministro delegato per  le  pari  opportunita',  previa
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,  provveda
annualmente a ripartire tra le regioni le risorse di cui al  comma  1
dello stesso  articolo  5-bis,  tenendo  conto  della  programmazione
regionale e  degli  interventi  gia'  operativi  per  contrastare  la
violenza  nei  confronti  delle  donne,   del   numero   dei   centri
antiviolenza pubblici e  privati  e  del  numero  delle  case-rifugio
pubbliche e private gia' esistenti in  ogni  regione,  nonche'  della
necessita' di riequilibrare la presenza  dei  centri  antiviolenza  e
delle case rifugio in ogni regione, riservando  un  terzo  dei  fondi
disponibili all'istituzione di nuovi centri e di  nuove  case-rifugio
al fine di raggiungere  l'obiettivo  previsto  dalla  raccomandazione
Expert Meeting sulla violenza  contro  le  donne  -  Finlandia,  8-10
novembre 2009; 
  Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23  dicembre  2009,  n.  191
che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, abroga l'art. 5 della legge  30
novembre 1989, n. 386, relativo alla  partecipazione  delle  Province
Autonome di Trento e Bolzano  alla  ripartizione  di  fondi  speciali
istituiti  per  garantire  livelli  minimi  di  prestazioni  in  modo
uniforme su tutto il territorio nazionale; 
  Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle  finanze  n.
128699 del 5 febbraio 2010 che, in attuazione del predetto comma  109
della legge n. 191/2009, richiede  che  ciascuna  Amministrazione  si
astenga  dall'erogare  finanziamenti  alle   autonomie   speciali   e
comunichi al Ministero dell'economia e delle  finanze  le  somme  che
sarebbero state  alle  Province  stesse  attribuite  in  assenza  del
predetto  comma  109  per  l'anno  2010  al  fine  di  consentire  le
conseguenti variazioni di bilancio in riduzione degli stanziamenti  a
partire dal 2010; 
  Vista la nota n. DPO 00011722 del 13 dicembre 2013, con la quale il
Vice Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali  pro  tempore  con
delega  alle  Pari  opportunita',  a  seguito  della  richiesta   dei
rappresentanti  delle  regioni  di  procedere  all'erogazione   delle
risorse relative agli anni 2013 e 2014, previste dall'articolo 5-bis,
comma 2, del decreto-legge n.93 del 2013, in un'unica  soluzione,  ha
chiesto  all'Assessore  della  Regione  Liguria,   in   qualita'   di
coordinatore  della  VIII   Commissione   politiche   sociali   della
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, di trasmettere la
documentazione utile al fine di procedere al  riparto  delle  risorse
finanziarie di cui al citato articolo 5-bis; 
  Vista la nota n.PG/2014/29514 dell'11 febbraio 2014 con la quale il
suddetto Assessore della Regione Liguria ha trasmesso al citato  Vice
Ministro i criteri, concordati e approvati in data  5  febbraio  2014
dalla citata  VIII  Commissione  Politiche  sociali,  riguardanti  il
riparto delle risorse finanziarie relative agli anni 2013 e 2014,  di
cui all'articolo  5-bis  del  decreto-legge  14  agosto  2013,  n.93,
convertito nella legge 15 ottobre 2013, n. 119; 
  Vista la nota del Ministero dell'Economia e  delle  Finanze,  prot.
15176 del 10 luglio 2014, con cui il citato Dicastero fa presente che
lo  stanziamento  previsto  dall'articolo   5-bis,   comma   1,   del
decreto-legge 14 agosto 2013, n.93, convertito nella legge 15 ottobre
2013, n. 119, di 7 milioni di curo e' stato ridotto, in  applicazione
dell'articolo 2 del decreto legge 28 gennaio 2014, n. 4,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  28  marzo  2014,  n.  50,  recante
"Disposizioni urgenti in  materia  tributaria  e  contributiva  e  di
rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi" e
dall'articolo 16 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66  concernente
"Misure urgenti  per  la  competitivita'  e  la  giustizia  sociale",
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, per
l'importo complessivo pari ad euro 550.615,00; 
  Considerato che occorre procedere alla ripartizione delle  risorse,
in un'unica soluzione, previste dal citato  articolo  5-bis  di  euro
10.000.000,00 per l'anno 2013 e di euro 7.000.000,00 per l'anno 2014,
ridotte ad  euro  6.449.385,00,  giusta  la  nota  sopra  citata  del
Ministero dell'Economia e delle Finanze; 
  Acquisita  in  data  10  luglio  2014  l'intesa  della   Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano, di cui  al  decreto  legislativo  28
agosto 1997, n. 281,  tenuto  conto  della  riduzione  delle  risorse
finanziarie suddetta per l'esercizio finanziario 2014; 
  Acquisita, nella seduta del 17 luglio 2014, la presa  d'atto  della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano   sulle   tabelle   di
ripartizione delle risorse alle Regioni, rimodulate a  seguito  della
sopracitata riduzione delle risorse per l'anno 2014; 
  Ritenuto, pertanto, di provvedere alla ripartizione  delle  risorse
individuate, secondo le tabelle allegate, per la somma complessiva di
euro  16.449.385,00  gravanti  sul  bilancio  della  Presidenza   del
Consiglio dei ministri, centro  di  responsabilita'  8,  capitolo  di
spesa "Fondo per  le  politiche  relative  ai  diritti  e  alle  pari
opportunita'", da destinare al  finanziamento  per  il  potenziamento
delle forme di  assistenza  e  di  sostegno  alle  donne  vittime  di
violenza  e  ai  loro  figli   attraverso   modalita'   omogenee   di
rafforzamento  della  rete  dei  servizi  territoriali,  dei   centri
antiviolenza e dei  servizi  di  assistenza  alle  donne  vittime  di
violenza,  di  cui  all'articolo  5,  comma   2,   lettera   d)   del
decreto-legge 14 agosto 2013, n.93,  convertito,  con  modificazioni,
nella legge 15 ottobre 2013, n. 119; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Per Centri antiviolenza  si  intendono  i  centri  che  svolgono
attivita' di  accoglienza,  orientamento,  assistenza  psicologica  e
legale, promossi da: 
    a) Enti locali, in forma singola o associata; 
    b)  Associazioni  e  organizzazioni  operanti  nel  settore   del
sostegno e dell'aiuto alle donne  vittime  di  violenza  che  abbiano
maturato esperienze e competenze specifiche in  materia  di  violenza
contro le donne, che utilizzino una metodologia di accoglienza basata
sulla relazione tra donne, con personale specificamente formato; 
    c) Soggetti di cui alle lettere a) e b), di concerto, di  intesa,
o in forma consorziata. 
  2. Per Case rifugio si  intendono  le  strutture  residenziali  che
offrono ospitalita' alle donne vittime di' violenza e ai loro  figli.
Tali strutture, alle quali e' garantito l'anonimato, sono gestite con
il supporto stabile di personale e sono promosse da: 
    a) Enti locali, in forma singola o associata; 
    b)  Associazioni  e  organizzazioni  operanti  nel  settore   del
sostegno e dell'aiuto alle donne  vittime  di  violenza  che  abbiano
maturato esperienze e competenze specifiche in  materia  di  violenza
contro le donne, che utilizzino una metodologia di accoglienza basata
sulla relazione tra donne, con personale specificamente formato; 
    c) Soggetti di cui alle lettere a) e b), di concerto, di  intesa,
o in forma consorziata.